Erwerb des Fähigkeitsausweises Schwangerschaftsultraschall (IT)

Condizioni per l’ottenimento dell’attestato di formazione complementare «Ultrasonografia prenatale»:

  • Titolo federale o estero di medico specialista riconosciuto dalla MEBEKO.
  • Perfezionamento professionale clinico in ginecologia/ostetricia della durata di almeno 12 mesi in un centro di perfezionamento professionale riconosciuto dalla FMH. I medici specialisti in radiologia che non soddisfano questo requisito devono eseguire un numero doppio di esami (600 esami ecografici su almeno 300 gravidanze).
  • Attestati di partecipazione a corsi focalizzati sulla ultrasonografia prenatale (almeno un giorno di corso con approfondimento sul primo screening e un corso svizzero in comunicazione della durata minima di tre ore). In totale 35 punti SSUM, si veda la definizione di corsi riconosciuti.
    Il corso deve essere stato frequentato entro gli ultimi 10 anni (fa fede la data della domanda).
  • Esecuzione indipendente di 300 esami ecografici su almeno 150 gravidanze, di cui almeno 100 nello screening del primo trimestre (11 0/7 – 13 6/7 sdg), 100 nello screening del secondo trimestre (19 0/7 – 23 6/7 sdg) e 100 a partire dalla 25a sdg (p. es. elenco anonimizzato di un software di documentazione di esami ecografici o reperti ultrasonografici digitalizzati e anonimizzati). Questi devono essere ordinati per trimestre e gli esami conteggiabili devono essere contrassegnati.
    Almeno la metà degli esami deve essere effettuata sotto supervisione diretta. Ciò significa che il medico in perfezionamento esegue l’intero esame insieme al supervisore/formatore o – in una fase più avanzata – che il supervisore/formatore controlla tutti i reperti poco chiari o particolarmente importanti. Il supervisore/formatore approva tutti i risultati degli esami. Il formatore responsabile della rispettiva istituzione deve essere titolare dell’attestato di formazione complementare in ultrasonografia prenatale.
  • Se non è possibile fornire una prova adeguata degli esami ecografici, devono essere fornite anche le seguenti prove:
    • 60 dossier con referto scritto e documentazione per immagini secondo la lista di controllo SSUMGO:
      • 20 dossier del periodo da 11+0 a 13+6 sdg
      • 20 dossier del periodo da 19+0 a 23+6 sdg
      • 20 dossier a partire dalla 25a sdg
    • I dossier devono essere obbligatoriamente relativi all’attività in corso in Svizzera.
    • Lettera di accompagnamento del proprio centro di formazione professionale con la conferma che sono stati eseguiti almeno 300 esami su almeno 150 donne in gravidanza nei periodi da 11+0 a 13+6 sdg, da 19+0 a 23+6 sdg e oltre la 25a sdg.
    • Esame finale dopo l’ammissione da parte della Commissione gravidanza ().
  • Fornitura di cinque ecografie anonimizzate con corretta rappresentazione e misurazione della translucenza nucale (non più vecchie di 5 anni) ()

Programma di formazione complementare completo (pdf)

Presentazione della documentazione

  • Lista di controllo per la presentazione completa della documentazione per la richiesta dell’attestato di formazione complementare «Ultrasonografia prenatale».
  • È necessario tenere presente che tutta la documentazione relativa alle pazienti sia anonimizzata. Tuttavia, dalle immagini e dai reperti deve risultare che si tratta di pazienti diverse.
  • La documentazione deve essere presentata esclusivamente per via elettronica tramite il portale mySGUM. Se non è stata ancora eseguita la registrazione, è possibile farlo qui. La documentazione inviata via e-mail o per posta non sarà accettata né elaborata.

Le richieste che non soddisfano le condizioni richieste o sono incomplete non possono essere elaborate e devono essere restituite al richiedente. L’elaborazione delle domande richiede fino a quattro mesi di tempo. Va inviata solo la documentazione necessaria e conforme ai criteri.

Provenienza dall’estero
Nell’ambito degli accordi bilaterali Svizzera/UE, possono essere riconosciuti solo i titoli che sono registrati nelle diverse rubriche della direttiva UE 2005/36 dal Paese di origine e per i quali la Svizzera riporta un titolo nella stessa rubrica dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. Non sono oggetto di questa procedura di riconoscimento, per esempio, la qualificazione supplementare (Zusatzbezeichnung) tedesca e i nostri attestati di formazione complementare e formazioni approfondite.
Il cosiddetto diritto acquisito per la fatturazione di prestazioni non può essere invocato, nel caso in cui una base giuridica richieda una qualifica specifica, p. es. come nel caso dell’ultrasonografia prenatale (cfr. art. 13 ordinanza sulle prestazioni, OPre). Ciò significa che tutti i medici specialisti in ginecologia e ostetricia (indipendentemente dal fatto che il titolo di medico specialista sia stato ottenuto in Svizzera o riconosciuto formalmente dalla MEBEKO) devono conseguire il relativo attestato di formazione complementare per la fornitura di prestazioni di ultrasonografia prenatale ai sensi dell’OPre.